«Verbale primo. Seduta del 19 agosto 1866» - 1866 agosto 19

estremi cronologici1866 agosto 19
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Segnatura attuale Registro 1
numero di corda1
Consistenza seduta
Descrizione

Consiglieri presenti: Castelli (presidente), Cortese, Crispi, Grimaldi, Magnani, Tondi, Vegni. È presente anche il ministro guardasigilli Borgatti. Segretario: Musso

Affari trattati 1. «I. Parole del ministro guardasigilli [Borgatti]» c. 1rv
Il ministro accenna ai compiti più difficili affidati al Fondo per il culto, in particolar modo alla designazione degli edifici monumentali, in base all'art. 33 del d.lgt. 3036/1866

2. «II. Primi atti per l'impianto dell'Amministrazione del Fondo per il culto» cc. 1v-2v
Si fa riferimento alle pratiche per l'esecuzione delle prese di possesso dei beni degli enti soppressi; all'insediamento degli uffici dell'Amministrazione del Fondo per il culto nel monastero di San Paolino a Firenze; della possibilità di avvalersi, da parte dell'Amministrazione medesima, dei funzionari posti già a servizio della Cassa ecclesiastica nelle sedi dipendenti dagli Uffici di Torino e di Napoli

3. «III. Norme da osservarsi dal Consiglio di amministrazione» cc. 2v-3v
Le regole vengono fissate come di seguito. Primo: il Consiglio d’Amministrazione del Fondo per il culto tiene ordinariamente una seduta nel giorno di giovedì d’ogni settimana a ora da destinarsi. - Secondo: esso è convocato, secondo il bisogno, straordinariamente, dal direttore del Fondo per il culto con avviso a domicilio. - Terzo: il giorno innanzi a quello dell’Adunanza, si fanno conoscere ai consiglieri che si trovano in Firenze con nota speciale gli affari da trattarsi nella stessa adunanza, eccettuati gli affari d’urgenza che fossero sopravvenuti. Gli affari d’urgenza non esauriti in una seduta si intendono rimandati alla seduta prossima. - Quarto: il direttore distribuisce gli affari più importanti ai consiglieri perché ne facciano relazione al consiglio. Il relatore dà per primo il suo voto, per ultimo il Presidente. - Quinto: può il direttore far intervenire al Consiglio funzionari della Direzione per riferire sopra affari specialmente di minore importanza e per dare chiarimenti. - Sesto: se la relazione è fatta per iscritto, si unisce agli atti dell’Amministrazione, se a voce, si riassume brevemente nel processo verbale dell’Adunanza. - Settimo: sulle deliberazioni del Consiglio si forma processo verbale tenuto in forma di registro per cura del segretario. Nel processo verbale si notano succintamente il fatto, il punto caduto in discussione, il tenore della deliberazione, e i motivi della medesima. Ogni consigliere può far registrare il suo voto, far eseguire le necessarie rettifiche. - Ottavo: trattandosi di questione di grande rilevanza si riferiranno sommariamente le opinioni emerse e le osservazioni fatte da ciascun consigliere

4. «IV. Esame della quistione dipendente dal Trattato di Zurigo [circa la facoltà delle Corporazioni religiose di Lombardia di vendere i loro beni in caso di soppressione]» cc. 3v-4r
5. «V. Se i Cassinesi di San Pietro in Perugia abbiano tuttora il diritto di godere i loro beni [ai sensi dell'articolo 1 del d. comm. 205/1860]» cc. 4r-6r
6. «VI. Se la soppressione ed il disconoscimento degli Ordini sia immediato: capacità giuridica; disposizioni circa ai giudizi vertenti» cc. 6r-9r
7. «VII. Se durante la temporanea secolarizzazione dei religiosi competa ad essi la pensione» c. 9rv
8. «VIII. Minori osservanti di Ancona. [Chiesa di San Francesco ad Alto]. Istanza [del conte Enrico] Baldini ed altri onde ottenere una indennità per soppressione di sepolcri gentilizi esistenti nelle chiese annesse ai conventi delle corporazioni soppresse» cc. 9v-11v
9. «IX. Se la diminuzione della pensione in ragione della metà degli assegnamenti di cui all'articolo 8 della legge [7 luglio 1866] si retrotragga agli assegni già ottenuti prima della legge» cc. 11v-13v
La norma si riferisce alle pensioni dei religiosi con uffici alle dipendenze dei Comuni, delle Province o dello Stato

10. «X. Altri dubbi diversi sulla interpretazione dell'articolo 8 [della legge 7 luglio 1866]» cc.13v-14v
La norma si riferisce alle pensioni dei religiosi con uffici alle dipendenze dei Comuni, delle Province o dello Stato. I dubbi sono formulati come di seguito. Primo: è necessario che il pensionato abbia il suo nome inscritto nei bilanci passivi dello Stato, delle Province e dei Municipi? - Secondo: si diminuisce la pensione di colui che ha un assegno da uno Stabilimento il quale esiste per se stesso [sic] ed ha mezzi propri, oppure attiene a carico dei detti Bilanci dei Comuni, delle Province e dello Stato un semplice sussidio? - Terzo: che s'intende per beneficio od assegno per esercizio di Culto? - Quarto: che s'intende per portare aggravio al Bilancio dell'Amministrazione del Fondo pel Culto?
Luoghi Lombardia cc. 3v-4r
Ancona cc. 9v-11v

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