Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma (Regno d'Italia, 1861-1946)

date di esistenza 22 luglio 1873 - 30 settembre 1879
altra/e denominazione/i Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma (Regno d'Italia, 1861-1946). 1873-1879
sede Roma
storia

La Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma fu istituita dall'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, per l'applicazione nella città di Roma e nei territori delle diocesi suburbicarie della normativa di soppressione degli enti ecclesiastici contenuta nella legge medesima. Il regolamento approvato con regio decreto 11 luglio 1873, n. 1461 definiva al capo I (artt. 1-11) altri dettagli relativi alla Giunta.

Si trattava di un organo collegiale composto di tre membri, nominato per decreto reale su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio dei ministri. Il presidente, uno dei tre componenti, doveva essere indicato nel decreto reale di nomina; in caso di mancanza o impedimento ne avrebbe fatto le veci il componente superiore in grado, e, a parità di grado, il maggiore di età tra i membri ordinari. Dovevano essere infatti previsti nel decreto reale anche due membri supplenti, poiché alle deliberazioni della Giunta (prese a maggioranza) dovevano partecipare sempre tre dei suoi componenti. Essa doveva ritenersi costituita dal giorno della pubblicazione della nomina dei suoi membri: ciò avvenne con il r.d. 19 luglio 1873, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 luglio.

Al presidente era attribuita la rappresentanza legale della Giunta, nei giudizi, come nelle relazioni con le autorità pubbliche. Egli eseguiva le deliberazioni e stipulava i contratti previsti in esse.

La Giunta corrispondeva con il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e aveva alle sue dipendenze un ufficio diretto da un segretario capo, nominato con decreto reale, su proposta del ministro. Ugualmente per decreto reale era determinato il numero e lo stipendio degli addetti all'ufficio, i quali erano nominati invece con decreto ministeriale, su proposta della Giunta stessa. Per la costituzione dell'ufficio furono dettate istruzioni ministeriali il 18 luglio 1873 (cfr. «Relazione al re della Commissione di vigilanza», 1875). Lo «stato organico degli impiegati» fu stabilito con r.d. 17 agosto 1873, modificato da altri successivi del 31 maggio 1874 e 18 marzo 1877.

La Giunta poteva corrispondere direttamente anche con le diverse Amministrazioni governative, che erano tenute a prestare la loro opera, se eventualmente richiesta. L'amministrazione dei beni e l'esazione della relativa rendita erano affidati ai contabili demaniali, i quali avrebbero percepito premi proporzionali alle esazioni. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia avrebbe potuto stabilire in Roma un ufficio speciale. In effetti, con r.d. 19 luglio 1873, n. 1520, fu istituita una Sezione per il servizio dell'Asse ecclesiastico presso l'Intendenza di finanza di Roma, aumentandone l'organico di 14 unità di personale. Le riscossioni e i pagamenti erano affidati ai tesorieri provinciali dello Stato.

Il cassiere della Giunta (presso il quale era anche un impiegato di controllo) riscuoteva dai contabili le rendite dei beni amministrati, nonché il prezzo dei beni alienati; riscuoteva e custodiva la rendita pubblica e gli altri valori mobiliari; provvedeva al pagamento delle spese ordinate dalla Giunta medesima.

Nella gestione dovevano essere osservate le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, secondo speciali istruzioni approvate con decreto ministeriale su parere del Consiglio di Stato. Inoltre l'operato della Giunta doveva essere sottoposto a una Commissione di vigilanza di nove membri: tre senatori e tre deputati, eletti annualmente dalle rispettive Camere, e tre componenti nominati dal re su proposta del ministro di grazia e giustizia. Fra essi il sovrano avrebbe designato il presidente. La composizione e i compiti (alta ispezione sull'operato dell'organo amministrativo, con relazione annuale al re e distribuzione di essa al Parlamento) della Commissione erano simili a quelli previsti dall'art. 26 della regio decreto luogotenenziale 7 luglio 1866, n. 3036 per la vigilanza sull'operato dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Ma era previsto che ai predetti nove membri si aggiungessero anche due rappresentanti del Consiglio provinciale di Roma, da esso nominati fra i suoi componenti.

Entro il primo semestre di ogni anno la Commissione avrebbe ricevuto dalla Giunta il bilancio per l'anno in corso e il resoconto della gestione dell'anno precedente. Il bilancio doveva essere accompagnato dallo stato patrimoniale, nonché da quello relativo alle pensioni liquidate ai religiosi, e alle assegnazioni provvisorie o definitive della rendita ai soggetti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda la competenza territoriale della Giunta, occorre aggiungere che essa si estendeva dalla città di Roma ai Comuni compresi nelle diocesi suburbicarie, in questi ultimi però con esclusione di quanto atteneva alle corporazioni religiose, per le quali aveva competenza l'Amministrazione demaniale e quella del Fondo per il culto. Le diocesi suburbicarie erano allora quelle di:
- Albano (Comuni di Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Civita Lavinia, ora Lanuvio, Genzano, Marino, Nemi, Nettuno, e parte della Campagna romana);
- Frascati (Comuni di Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, e parte della Campagna romana);
- Ostia e Velletri (Comuni di Cisterna, Cori, Rocca Massima, Velletri);
- Palestrina (Comuni di Paliano, Serrone, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Pisoniano, Rocca di Cave, San Vito Romano, Zagarolo e Labico);
- Porto e Santa Rufina (Comuni di Cerveteri, Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Riano, e parte della Campagna romana);
- Magliano Sabina (Comuni di Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina).

Con la l. 7 settembre 1879, n. 5069 la Giunta fu sciolta e le sue attribuzioni trasferite a un commissario regio, incaricato di portare a termine le operazioni previste dalla legge di soppressione. Diversi furono i motivi che condussero a quest'esito. Nella relazione al progetto di legge, presentato dal ministro di grazia e giustizia e di culto di concerto con quello delle finanze, si ricordano le irregolarità nella gestione rilevate dalla Commissione di vigilanza, le sue più volte ripetute raccomandazioni di estendere la giurisdizione della Corte dei conti alle operazioni della Giunta, e, infine, le sue osservazioni circa l'opportunità di semplificare e riordinare l'apparato amministrativo per una più sollecita realizzazione dei fini posti dalla legge 1402/1873. A questo proposito, la relazione sottolinea la sproporzione fra i compiti rimasti per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma e «un personale così numeroso e dispendioso quale è quello che con disposizioni successive fu addetto agli uffici della Giunta». Nel 1879 risultavano 12 impiegati di prima categoria (compreso il segretario capo), 5 addetti all'ufficio tecnico (compreso l'ingegnere capo), 14 impiegati di seconda categoria (compreso il ragioniere capo, il ricevitore-cassiere e il controllore), 12 ufficiali d'ordine (compreso l'archivista), 9 fra uscieri e inservienti, 11 impiegati straordinari (di cui 10 scrivani): per un totale di 63 unità, con una spesa annua complessiva in stipendi di 121.820 lire. Da questa somma era da escludere la retribuzione dei membri ordinari della Giunta, ciascuno dei quali percepiva 8 mila lire annue oltre le indennità di alloggio e residenza; e la retribuzione di ciascun supplente, ammontante a 1500 lire annue. Per riordinare e semplificare la gestione amministrativa si giudicò opportuno sottrarre questo compito ad un organo collegiale come la Giunta, per affidarlo a una sola persona.

Informazioni redazionaliAutore: Carmine Iuozzo (aprile-maggio 2020)